L 26 Maggio 2004

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica"
Legge 26 maggio 2004.pdf
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D Lgs 56 2000

Federalismo fiscale
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D Lgs 229 1999

Norme per la razionalizzazione del Sistema Sanitario Nazionale
d-lsl-229-del-1999.pdf
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D Lgs 112 1989

Delega alle regioni e enti locali
D.Lgs 112.98 - delega alle regioni e ent
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L 517 1993

LEGGE 517-93 Modifiche al decreto 502 de
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D Lgs 502 1992

“Riordino della disciplina in materia sanitaria
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Codice di comportamento dei dipendenti pubblici

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti  pubblici, 

a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 

165. (13G00104)  

  

 Vigente al: 12-9-2013   

  

  

  

  

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  

  

  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;  

  Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;  

  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  "Norme 

generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle 

amministrazioni pubbliche";  

  Visto, in particolare, l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 

del 2001, come sostituito dall'articolo 1, comma 44,  della  legge  6 

novembre 2012, n. 190, che  prevede  l'emanazione  di  un  Codice  di 

comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al  fine 

di assicurare la qualita' dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di 

corruzione, il  rispetto  dei  doveri  costituzionali  di  diligenza, 

lealta', imparzialita' e servizio esclusivo alla cura  dell'interesse 

pubblico;  

  Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 28  novembre 

2000, recante "Codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche 

amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  84  del  10 

aprile 2001;  

  Vista l'intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata  di  cui 

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  nella 

seduta del 7 febbraio 2013;  

  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione 

consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 21 febbraio 2013;  

  Ritenuto di non poter accogliere le seguenti osservazioni contenute 

nel citato parere del Consiglio di Stato con le quali si  chiede:  di 

estendere, all'articolo 2, l'ambito soggettivo  di  applicazione  del 

presente Codice a tutti i pubblici dipendenti, in considerazione  del 

fatto che l'articolo 54 del decreto legislativo n. 165 del 2001, come 

modificato dall'articolo 1, comma 44, della legge n.  190  del  2012, 

trova applicazione soltanto ai pubblici dipendenti il cui rapporto di 

lavoro e' regolato contrattualmente; di prevedere, all'articolo 5, la 

valutazione,  da  parte  dell'amministrazione,  della  compatibilita' 

dell'adesione o dell'appartenenza del dipendente ad associazioni o ad 

organizzazioni, in quanto,  assolto  l'obbligo  di  comunicazione  da 

parte del dipendente, l'amministrazione non  appare  legittimata,  in 

via preventiva e generale, a  sindacare  la  scelta  associativa;  di 

estendere l'obbligo di informazione di cui all'articolo 6,  comma  1, 

ai rapporti di collaborazione non retribuiti, in  considerazione  del 

fatto che la finalita' della norma e' quella di far emergere  solo  i 

rapporti intrattenuti dal dipendente con soggetti esterni che abbiano 

risvolti di carattere economico; di eliminare, all'articolo 15, comma 

2, il passaggio, agli uffici di disciplina, anche delle funzioni  dei 

comitati o uffici etici, in quanto uffici  non  piu'  previsti  dalla 

vigente normativa;  

  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella 

riunione dell'8 marzo 2013;  

  Sulla proposta del Ministro per la pubblica  amministrazione  e  la 

semplificazione;  

  

                              E m a n a  

                      il seguente regolamento:  

  

                               Art. 1  

  

  

                 Disposizioni di carattere generale  

  

  1. Il presente  codice  di  comportamento,  di  seguito  denominato 

"Codice", definisce, ai fini dell'articolo 54 del decreto legislativo 

30 marzo 2001,  n.  165,  i  doveri  minimi  di  diligenza,  lealta', 

imparzialita' e buona condotta che i pubblici dipendenti sono  tenuti 

ad osservare.  

  2. Le previsioni del presente Codice sono integrate  e  specificate 

dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni ai 

sensi dell'articolo 54, comma 5, del citato  decreto  legislativo  n. 

165 del 2001.  

                               Art. 2  

  

  

                       Ambito di applicazione  

  

  1. Il presente codice si  applica  ai  dipendenti  delle  pubbliche 

amministrazioni  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,   del   decreto 

legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  il  cui  rapporto  di  lavoro  e' 

disciplinato in base all'articolo  2,  commi  2  e  3,  del  medesimo 

decreto.  

  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54,  comma  4,  del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  le  norme  contenute  nel 

presente  codice  costituiscono  principi  di  comportamento  per  le 

restanti categorie di personale di  cui  all'articolo  3  del  citato 

decreto n. 165 del 2001, in quanto compatibili  con  le  disposizioni 

dei rispettivi ordinamenti.  

  3. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del 

decreto  legislativo  n.  165  del   2001   estendono,   per   quanto 

compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal presente codice  a 

tutti i  collaboratori  o  consulenti,  con  qualsiasi  tipologia  di 

contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di 

incarichi negli uffici  di  diretta  collaborazione  delle  autorita' 

politiche, nonche' nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo 

di imprese fornitrici di beni o servizi e  che  realizzano  opere  in 

favore dell'amministrazione. A tale fine, negli atti  di  incarico  o 

nei contratti di acquisizioni delle collaborazioni, delle  consulenze 

o dei servizi, le amministrazioni inseriscono apposite disposizioni o 

clausole  di  risoluzione  o  decadenza  del  rapporto  in  caso   di 

violazione degli obblighi derivanti dal presente codice.  

  4. Le disposizioni del presente codice si applicano alle regioni  a 

statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano  nel 

rispetto delle attribuzioni derivanti dagli statuti speciali e  delle 

relative  norme  di  attuazione,  in  materia  di  organizzazione   e 

contrattazione collettiva del proprio personale, di quello  dei  loro 

enti  funzionali  e  di  quello  degli  enti  locali  del  rispettivo 

territorio.  

                               Art. 3  

  

  

                          Principi generali  

  

  1. Il dipendente osserva la Costituzione, servendo la  Nazione  con 

disciplina ed onore e conformando la propria condotta ai principi  di 

buon  andamento  e  imparzialita'  dell'azione   amministrativa.   Il 

dipendente  svolge  i  propri  compiti  nel  rispetto  della   legge, 

perseguendo l'interesse pubblico senza abusare della posizione o  dei 

poteri di cui e' titolare.  

  2. Il  dipendente  rispetta  altresi'  i  principi  di  integrita', 

correttezza, buona fede, proporzionalita', obiettivita', trasparenza, 

equita' e ragionevolezza e agisce  in  posizione  di  indipendenza  e 

imparzialita', astenendosi in caso di conflitto di interessi.  

  3. Il dipendente non usa a fini  privati  le  informazioni  di  cui 

dispone per ragioni di ufficio, evita situazioni e comportamenti  che 

possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli 

interessi o all'immagine della pubblica amministrazione.  Prerogative 

e poteri pubblici sono esercitati  unicamente  per  le  finalita'  di 

interesse generale per le quali sono stati conferiti.  

  4. Il dipendente esercita  i  propri  compiti  orientando  l'azione 

amministrativa alla massima economicita', efficienza ed efficacia. La 

gestione  di  risorse  pubbliche  ai  fini  dello  svolgimento  delle 

attivita' amministrative deve seguire una logica di contenimento  dei 

costi, che non pregiudichi la qualita' dei risultati.  

  5. Nei rapporti con i destinatari  dell'azione  amministrativa,  il 

dipendente assicura la piena parita'  di  trattamento  a  parita'  di 

condizioni, astenendosi, altresi', da azioni arbitrarie  che  abbiano 

effetti negativi sui destinatari  dell'azione  amministrativa  o  che 

comportino discriminazioni basate  su  sesso,  nazionalita',  origine 

etnica,  caratteristiche  genetiche,  lingua,  religione   o   credo, 

convinzioni personali  o  politiche,  appartenenza  a  una  minoranza 

nazionale, disabilita',  condizioni  sociali  o  di  salute,  eta'  e 

orientamento sessuale o su altri diversi fattori.  

  6.   Il   dipendente   dimostra   la   massima   disponibilita'   e 

collaborazione nei rapporti con le altre  pubbliche  amministrazioni, 

assicurando lo scambio e la trasmissione  delle  informazioni  e  dei 

dati  in  qualsiasi  forma  anche  telematica,  nel  rispetto   della 

normativa vigente.  

                               Art. 4  

  

  

                  Regali, compensi e altre utilita'  

  

  1. Il dipendente non chiede, ne' sollecita, per se'  o  per  altri, 

regali o altre utilita'.  

  2. Il dipendente non accetta, per se' o per altri, regali  o  altre 

utilita',  salvo   quelli   d'uso   di   modico   valore   effettuati 

occasionalmente nell'ambito delle normali  relazioni  di  cortesia  e 

nell'ambito  delle  consuetudini  internazionali.   In   ogni   caso, 

indipendentemente dalla circostanza che il fatto  costituisca  reato, 

il dipendente non chiede,  per  se'  o  per  altri,  regali  o  altre 

utilita', neanche di modico valore  a  titolo  di  corrispettivo  per 

compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da  soggetti 

che  possano  trarre  benefici  da  decisioni  o  attivita'  inerenti 

all'ufficio, ne' da soggetti nei cui confronti e' o  sta  per  essere 

chiamato a svolgere o  a  esercitare  attivita'  o  potesta'  proprie 

dell'ufficio ricoperto.  

  3. Il dipendente non accetta, per se' o per altri,  da  un  proprio 

subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre  utilita', 

salvo quelli  d'uso  di  modico  valore.  Il  dipendente  non  offre, 

direttamente o indirettamente, regali o altre utilita' a  un  proprio 

sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore.  

  4. I regali e le altre utilita' comunque ricevuti  fuori  dai  casi 

consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente  cui 

siano   pervenuti,   sono   immediatamente   messi   a   disposizione 

dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini 

istituzionali.  

  5. Ai fini del presente articolo, per regali o  altre  utilita'  di 

modico valore si intendono quelle di valore  non  superiore,  in  via 

orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di  sconto.  I  codici  di 

comportamento  adottati   dalle   singole   amministrazioni   possono 

prevedere  limiti  inferiori,   anche   fino   all'esclusione   della 

possibilita'  di  riceverli,  in   relazione   alle   caratteristiche 

dell'ente e alla tipologia delle mansioni.  

  6.  Il  dipendente  non  accetta  incarichi  di  collaborazione  da 

soggetti privati che abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, 

un  interesse  economico  significativo  in  decisioni  o   attivita' 

inerenti all'ufficio di appartenenza.  

  7.  Al  fine  di  preservare   il   prestigio   e   l'imparzialita' 

dell'amministrazione,  il  responsabile  dell'ufficio  vigila   sulla 

corretta applicazione del presente articolo.  

                               Art. 5  

  

  

           Partecipazione ad associazioni e organizzazioni  

  

  1.  Nel  rispetto  della  disciplina   vigente   del   diritto   di 

associazione, il dipendente comunica tempestivamente al  responsabile 

dell'ufficio di appartenenza la propria adesione  o  appartenenza  ad 

associazioni od organizzazioni,  a  prescindere  dal  loro  carattere 

riservato o meno, i cui ambiti di interessi possano  interferire  con 

lo svolgimento dell'attivita' dell'ufficio. Il presente comma non  si 

applica all'adesione a partiti politici o a sindacati.  

  2. Il pubblico dipendente non costringe altri dipendenti ad aderire 

ad associazioni od organizzazioni,  ne'  esercita  pressioni  a  tale 

fine, promettendo vantaggi o prospettando svantaggi di carriera.  

                               Art. 6  

  

  

              Comunicazione degli interessi finanziari  

                       e conflitti d'interesse  

  

  1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da  leggi  o 

regolamenti, il dipendente, all'atto  dell'assegnazione  all'ufficio, 

informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti  i  rapporti, 

diretti o  indiretti,  di  collaborazione  con  soggetti  privati  in 

qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia  o  abbia  avuto  negli 

ultimi tre anni, precisando:  

    a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il  secondo 

grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti  finanziari 

con  il  soggetto  con  cui  ha  avuto   i   predetti   rapporti   di 

collaborazione;  

    b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con  soggetti 

che abbiano interessi in attivita' o decisioni inerenti  all'ufficio, 

limitatamente alle pratiche a lui affidate.  

  2. Il dipendente si  astiene  dal  prendere  decisioni  o  svolgere 

attivita' inerenti alle sue  mansioni  in  situazioni  di  conflitto, 

anche potenziale, di interessi con interessi personali, del  coniuge, 

di conviventi, di parenti, di  affini  entro  il  secondo  grado.  Il 

conflitto puo' riguardare interessi di qualsiasi  natura,  anche  non 

patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare 

pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.  

                               Art. 7  

  

  

                        Obbligo di astensione  

  

  1.  Il  dipendente  si  astiene  dal  partecipare  all'adozione  di 

decisioni o ad attivita' che possano  coinvolgere  interessi  propri, 

ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge  o 

di conviventi, oppure di persone  con  le  quali  abbia  rapporti  di 

frequentazione abituale, ovvero, di soggetti  od  organizzazioni  con 

cui egli o il coniuge abbia  causa  pendente  o  grave  inimicizia  o 

rapporti di credito o debito significativi,  ovvero  di  soggetti  od 

organizzazioni di cui sia tutore,  curatore,  procuratore  o  agente, 

ovvero  di  enti,  associazioni  anche  non  riconosciute,  comitati, 

societa' o  stabilimenti  di  cui  sia  amministratore  o  gerente  o 

dirigente. Il dipendente  si  astiene  in  ogni  altro  caso  in  cui 

esistano gravi ragioni  di  convenienza.  Sull'astensione  decide  il 

responsabile dell'ufficio di appartenenza.  

                               Art. 8  

  

  

                    Prevenzione della corruzione  

  

  1. Il dipendente rispetta le  misure  necessarie  alla  prevenzione 

degli illeciti nell'amministrazione. In  particolare,  il  dipendente 

rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della 

corruzione,  presta  la  sua  collaborazione  al  responsabile  della 

prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di  denuncia 

all'autorita' giudiziaria, segnala al  proprio  superiore  gerarchico 

eventuali situazioni di  illecito  nell'amministrazione  di  cui  sia 

venuto a conoscenza.  

                               Art. 9  

  

  

                    Trasparenza e tracciabilita'  

  

  1.  Il  dipendente  assicura  l'adempimento   degli   obblighi   di 

trasparenza previsti in capo alle pubbliche  amministrazioni  secondo 

le   disposizioni   normative   vigenti,   prestando    la    massima 

collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati 

sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.  

  2.  La  tracciabilita'  dei  processi  decisionali   adottati   dai 

dipendenti deve essere, in tutti  i  casi,  garantita  attraverso  un 

adeguato supporto  documentale,  che  consenta  in  ogni  momento  la 

replicabilita'.  

                               Art. 10  

  

  

                 Comportamento nei rapporti privati  

  

  1. Nei rapporti privati, comprese le relazioni extralavorative  con 

pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, il  dipendente 

non   sfrutta,   ne'    menziona    la    posizione    che    ricopre 

nell'amministrazione per ottenere utilita' che non gli spettino e non 

assume nessun altro  comportamento  che  possa  nuocere  all'immagine 

dell'amministrazione.  

                               Art. 11  

  

  

                      Comportamento in servizio  

  

  1.  Fermo  restando  il  rispetto  dei  termini  del   procedimento 

amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda 

ne' adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti  il 

compimento  di  attivita'  o  l'adozione  di  decisioni  di   propria 

spettanza.  

  2. Il dipendente utilizza i  permessi  di  astensione  dal  lavoro, 

comunque denominati, nel rispetto  delle  condizioni  previste  dalla 

legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi.  

  3. Il dipendente utilizza il materiale o  le  attrezzature  di  cui 

dispone per ragioni di ufficio e i servizi  telematici  e  telefonici 

dell'ufficio nel rispetto dei vincoli posti dall'amministrazione.  Il 

dipendente utilizza i mezzi di trasporto dell'amministrazione  a  sua 

disposizione soltanto  per  lo  svolgimento  dei  compiti  d'ufficio, 

astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi d'ufficio.  

                               Art. 12  

  

  

                      Rapporti con il pubblico  

  

  1. Il dipendente in rapporto con  il  pubblico  si  fa  riconoscere 

attraverso l'esposizione in modo visibile del badge od altro supporto 

identificativo  messo  a  disposizione  dall'amministrazione,   salvo 

diverse disposizioni  di  servizio,  anche  in  considerazione  della 

sicurezza dei dipendenti, opera con spirito di servizio, correttezza, 

cortesia e disponibilita' e, nel rispondere  alla  corrispondenza,  a 

chiamate telefoniche e ai messaggi di posta elettronica, opera  nella 

maniera  piu'  completa  e  accurata  possibile.  Qualora   non   sia 

competente  per  posizione  rivestita  o   per   materia,   indirizza 

l'interessato al funzionario  o  ufficio  competente  della  medesima 

amministrazione. Il dipendente, fatte  salve  le  norme  sul  segreto 

d'ufficio, fornisce le spiegazioni che gli siano richieste in  ordine 

al comportamento proprio e di altri dipendenti dell'ufficio dei quali 

ha la  responsabilita'  od  il  coordinamento.  Nelle  operazioni  da 

svolgersi e nella trattazione delle pratiche il dipendente  rispetta, 

salvo diverse esigenze di servizio  o  diverso  ordine  di  priorita' 

stabilito dall'amministrazione, l'ordine cronologico  e  non  rifiuta 

prestazioni a cui sia tenuto con motivazioni generiche. Il dipendente 

rispetta gli appuntamenti con i cittadini e risponde senza ritardo ai 

loro reclami.  

  2.  Salvo  il  diritto  di  esprimere  valutazioni   e   diffondere 

informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene 

da    dichiarazioni     pubbliche     offensive     nei     confronti 

dell'amministrazione.  

  3.  Il  dipendente  che  svolge  la  sua  attivita'  lavorativa  in 

un'amministrazione che fornisce servizi al pubblico cura il  rispetto 

degli   standard    di    qualita'    e    di    quantita'    fissati 

dall'amministrazione anche  nelle  apposite  carte  dei  servizi.  Il 

dipendente opera al fine di assicurare la continuita'  del  servizio, 

di consentire agli utenti la scelta tra  i  diversi  erogatori  e  di 

fornire loro informazioni sulle modalita' di prestazione del servizio 

e sui livelli di qualita'.  

  4. Il  dipendente  non  assume  impegni  ne'  anticipa  l'esito  di 

decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio, al di fuori 

dei casi consentiti. Fornisce informazioni e notizie relative ad atti 

od operazioni amministrative, in  corso  o  conclusi,  nelle  ipotesi 

previste dalle disposizioni di legge e regolamentari  in  materia  di 

accesso, informando sempre  gli  interessati  della  possibilita'  di 

avvalersi anche  dell'Ufficio  per  le  relazioni  con  il  pubblico. 

Rilascia copie ed  estratti  di  atti  o  documenti  secondo  la  sua 

competenza, con le modalita' stabilite  dalle  norme  in  materia  di 

accesso e dai regolamenti della propria amministrazione.  

  5. Il dipendente osserva il segreto d'ufficio  e  la  normativa  in 

materia di tutela e trattamento dei dati  personali  e,  qualora  sia 

richiesto oralmente di  fornire  informazioni,  atti,  documenti  non 

accessibili tutelati dal segreto d'ufficio o  dalle  disposizioni  in 

materia di dati personali, informa  il  richiedente  dei  motivi  che 

ostano all'accoglimento della richiesta. Qualora non sia competente a 

provvedere  in  merito  alla  richiesta  cura,   sulla   base   delle 

disposizioni interne,  che  la  stessa  venga  inoltrata  all'ufficio 

competente della medesima amministrazione.  

                               Art. 13  

  

  

              Disposizioni particolari per i dirigenti  

  

  1. Ferma  restando  l'applicazione  delle  altre  disposizioni  del 

Codice, le norme del presente articolo si applicano ai dirigenti, ivi 

compresi i titolari di incarico ai sensi dell'articolo 19,  comma  6, 

del decreto legislativo n. 165  del  2001  e  dell'articolo  110  del 

decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ai soggetti che  svolgono 

funzioni equiparate ai dirigenti operanti  negli  uffici  di  diretta 

collaborazione  delle  autorita'  politiche,  nonche'  ai  funzionari 

responsabili  di  posizione  organizzativa  negli   enti   privi   di 

dirigenza.  

  2. Il dirigente svolge con diligenza le funzioni ad esso  spettanti 

in  base  all'atto  di  conferimento  dell'incarico,   persegue   gli 

obiettivi assegnati e adotta un comportamento organizzativo  adeguato 

per l'assolvimento dell'incarico.  

  3. Il dirigente,  prima  di  assumere  le  sue  funzioni,  comunica 

all'amministrazione le partecipazioni azionarie e gli altri interessi 

finanziari che  possano  porlo  in  conflitto  di  interessi  con  la 

funzione pubblica che svolge e dichiara se ha parenti e affini  entro 

il secondo grado,  coniuge  o  convivente  che  esercitano  attivita' 

politiche, professionali o economiche  che  li  pongano  in  contatti 

frequenti con l'ufficio che dovra' dirigere  o  che  siano  coinvolti 

nelle decisioni o nelle attivita' inerenti all'ufficio. Il  dirigente 

fornisce le informazioni sulla propria situazione patrimoniale  e  le 

dichiarazioni annuali dei redditi soggetti  all'imposta  sui  redditi 

delle persone fisiche previste dalla legge.  

  4. Il dirigente assume atteggiamenti leali e trasparenti  e  adotta 

un comportamento esemplare e imparziale nei rapporti con i  colleghi, 

i  collaboratori  e  i  destinatari  dell'azione  amministrativa.  Il 

dirigente cura, altresi', che le risorse  assegnate  al  suo  ufficio 

siano utilizzate per finalita'  esclusivamente  istituzionali  e,  in 

nessun caso, per esigenze personali.  

  5. Il dirigente cura, compatibilmente con le  risorse  disponibili, 

il  benessere  organizzativo  nella  struttura  a  cui  e'  preposto, 

favorendo l'instaurarsi di  rapporti  cordiali  e  rispettosi  tra  i 

collaboratori, assume iniziative finalizzate alla circolazione  delle 

informazioni, alla  formazione  e  all'aggiornamento  del  personale, 

all'inclusione e alla valorizzazione delle differenze di  genere,  di 

eta' e di condizioni personali.  

  6. Il dirigente assegna l'istruttoria delle pratiche sulla base  di 

un'equa ripartizione  del  carico  di  lavoro,  tenendo  conto  delle 

capacita', delle attitudini e della professionalita' del personale  a 

sua disposizione. Il dirigente affida  gli  incarichi  aggiuntivi  in 

base alla professionalita' e, per quanto possibile,  secondo  criteri 

di rotazione.  

  7. Il dirigente svolge la valutazione del personale assegnato  alla 

struttura  cui  e'  preposto  con  imparzialita'  e  rispettando   le 

indicazioni ed i tempi prescritti.  

  8.  Il  dirigente  intraprende  con  tempestivita'  le   iniziative 

necessarie ove venga a conoscenza di un illecito, attiva e  conclude, 

se  competente,  il   procedimento   disciplinare,   ovvero   segnala 

tempestivamente l'illecito all'autorita' disciplinare, prestando  ove 

richiesta  la  propria  collaborazione  e   provvede   ad   inoltrare 

tempestiva denuncia all'autorita' giudiziaria penale  o  segnalazione 

alla corte dei conti per le rispettive competenze. Nel  caso  in  cui 

riceva segnalazione di un illecito da parte di un dipendente,  adotta 

ogni cautela di legge affinche' sia tutelato il segnalante e non  sia 

indebitamente   rilevata   la   sua   identita'   nel    procedimento 

disciplinare, ai sensi dell'articolo 54-bis del  decreto  legislativo 

n. 165 del 2001.  

  9. Il dirigente, nei  limiti  delle  sue  possibilita',  evita  che 

notizie  non   rispondenti   al   vero   quanto   all'organizzazione, 

all'attivita' e ai dipendenti pubblici possano diffondersi. Favorisce 

la diffusione della conoscenza di buone prassi e buoni esempi al fine 

di rafforzare il senso di fiducia nei confronti dell'amministrazione.  

                               Art. 14  

  

  

                  Contratti ed altri atti negoziali  

  

  1. Nella conclusione di accordi e negozi e  nella  stipulazione  di 

contratti per  conto  dell'amministrazione,  nonche'  nella  fase  di 

esecuzione degli stessi, il dipendente non ricorre  a  mediazione  di 

terzi, ne' corrisponde o promette ad  alcuno  utilita'  a  titolo  di 

intermediazione, ne' per facilitare o aver facilitato la  conclusione 

o l'esecuzione del contratto. Il presente comma  non  si  applica  ai 

casi in cui l'amministrazione abbia deciso di ricorrere all'attivita' 

di intermediazione professionale.  

  2. Il dipendente  non  conclude,  per  conto  dell'amministrazione, 

contratti  di   appalto,   fornitura,   servizio,   finanziamento   o 

assicurazione con imprese con le quali abbia  stipulato  contratti  a 

titolo privato o ricevuto altre utilita' nel biennio  precedente,  ad 

eccezione di quelli conclusi ai sensi dell'articolo 1342  del  codice 

civile. Nel caso  in  cui  l'amministrazione  concluda  contratti  di 

appalto, fornitura,  servizio,  finanziamento  o  assicurazione,  con 

imprese con le quali il dipendente abbia concluso contratti a  titolo 

privato o ricevuto altre utilita' nel biennio precedente,  questi  si 

astiene  dal  partecipare  all'adozione  delle  decisioni   ed   alle 

attivita' relative all'esecuzione del  contratto,  redigendo  verbale 

scritto di tale astensione da conservare agli atti dell'ufficio.  

  3. Il dipendente che  conclude  accordi  o  negozi  ovvero  stipula 

contratti a titolo privato, ad eccezione di quelli conclusi ai  sensi 

dell'articolo  1342  del  codice  civile,  con  persone   fisiche   o 

giuridiche  private  con  le  quali  abbia  concluso,   nel   biennio 

precedente, contratti di appalto, fornitura, servizio,  finanziamento 

ed assicurazione, per  conto  dell'amministrazione,  ne  informa  per 

iscritto il dirigente dell'ufficio.  

  4. Se nelle situazioni di cui ai commi 2 e 3 si trova il dirigente, 

questi informa per iscritto il dirigente apicale  responsabile  della 

gestione del personale.  

  5. Il dipendente  che  riceva,  da  persone  fisiche  o  giuridiche 

partecipanti  a   procedure   negoziali   nelle   quali   sia   parte 

l'amministrazione,   rimostranze   orali   o   scritte   sull'operato 

dell'ufficio  o  su  quello  dei  propri  collaboratori,  ne  informa 

immediatamente,  di  regola  per  iscritto,  il   proprio   superiore 

gerarchico o funzionale.  

                               Art. 15  

  

  

            Vigilanza, monitoraggio e attivita' formative  

  

  1. Ai sensi dell'articolo 54, comma 6, del decreto  legislativo  30 

marzo 2001, n. 165, vigilano sull'applicazione del presente Codice  e 

dei codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni, i 

dirigenti  responsabili  di  ciascuna  struttura,  le  strutture   di 

controllo interno e gli uffici etici e di disciplina.  

  2. Ai fini dell'attivita' di vigilanza e monitoraggio prevista  dal 

presente  articolo,  le  amministrazioni  si  avvalgono  dell'ufficio 

procedimenti disciplinari istituito ai  sensi  dell'articolo  55-bis, 

comma 4,  del  decreto  legislativo  n.  165  del  2001  che  svolge, 

altresi', le funzioni dei comitati o uffici etici eventualmente  gia' 

istituiti.  

  3. Le attivita' svolte ai sensi del presente articolo  dall'ufficio 

procedimenti disciplinari si  conformano  alle  eventuali  previsioni 

contenute nei piani di prevenzione della  corruzione  adottati  dalle 

amministrazioni ai sensi dell'articolo 1,  comma  2,  della  legge  6 

novembre 2012, n. 190.  L'ufficio  procedimenti  disciplinari,  oltre 

alle funzioni disciplinari di cui all'articolo 55-bis e seguenti  del 

decreto legislativo n. 165 del 2001, cura l'aggiornamento del  codice 

di comportamento dell'amministrazione, l'esame delle segnalazioni  di 

violazione dei codici di comportamento, la  raccolta  delle  condotte 

illecite accertate e  sanzionate,  assicurando  le  garanzie  di  cui 

all'articolo 54-bis del decreto  legislativo  n.  165  del  2001.  Il 

responsabile della prevenzione della corruzione  cura  la  diffusione 

della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il 

monitoraggio annuale sulla loro attuazione,  ai  sensi  dell'articolo 

54,  comma  7,  del  decreto  legislativo  n.  165   del   2001,   la 

pubblicazione  sul   sito   istituzionale   e   della   comunicazione 

all'Autorita' nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1,  comma 

2,  della  legge  6  novembre  2012,  n.  190,  dei   risultati   del 

monitoraggio. Ai fini dello svolgimento delle attivita' previste  dal 

presente  articolo,  l'ufficio  procedimenti  disciplinari  opera  in 

raccordo con il responsabile della prevenzione di cui all'articolo 1, 

comma 7, della legge n. 190 del 2012.  

  4. Ai  fini  dell'attivazione  del  procedimento  disciplinare  per 

violazione  dei  codici  di  comportamento,  l'ufficio   procedimenti 

disciplinari puo'  chiedere  all'Autorita'  nazionale  anticorruzione 

parere facoltativo secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, 

lettera d), della legge n. 190 del 2012.  

  5.  Al  personale  delle  pubbliche  amministrazioni  sono  rivolte 

attivita' formative in  materia  di  trasparenza  e  integrita',  che 

consentano ai dipendenti  di  conseguire  una  piena  conoscenza  dei 

contenuti del  codice  di  comportamento,  nonche'  un  aggiornamento 

annuale e sistematico sulle misure e sulle  disposizioni  applicabili 

in tali ambiti.  

  6. Le Regioni e gli enti  locali,  definiscono,  nell'ambito  della 

propria  autonomia  organizzativa,  le  linee  guida  necessarie  per 

l'attuazione dei principi di cui al presente articolo.  

  7. Dall'attuazione delle disposizioni  del  presente  articolo  non 

devono derivare  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza 

pubblica. Le amministrazioni  provvedono  agli  adempimenti  previsti 

nell'ambito  delle  risorse   umane,   finanziarie,   e   strumentali 

disponibili a legislazione vigente.  

                               Art. 16  

  

  

             Responsabilita' conseguente alla violazione  

                        dei doveri del codice  

  

  1. La  violazione  degli  obblighi  previsti  dal  presente  Codice 

integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le 

ipotesi  in  cui  la  violazione  delle  disposizioni  contenute  nel 

presente Codice, nonche' dei doveri e  degli  obblighi  previsti  dal 

piano  di  prevenzione  della   corruzione,   da'   luogo   anche   a 

responsabilita'  penale,  civile,  amministrativa  o  contabile   del 

pubblico dipendente, essa e' fonte  di  responsabilita'  disciplinare 

accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel  rispetto  dei 

principi di gradualita' e proporzionalita' delle sanzioni.  

  2. Ai fini della  determinazione  del  tipo  e  dell'entita'  della 

sanzione disciplinare concretamente  applicabile,  la  violazione  e' 

valutata  in  ogni  singolo  caso  con  riguardo  alla  gravita'  del 

comportamento eall'entita' del pregiudizio, anche morale,  derivatone 

al decoro o al prestigio  dell'amministrazione  di  appartenenza.  Le 

sanzioni  applicabili  sono  quelle   previste   dalla   legge,   dai 

regolamenti e dai contratti collettivi, incluse  quelle  espulsiveche 

possono essere applicate esclusivamente  nei  casi,  da  valutare  in 

relazione alla gravita', di violazione delle disposizioni di cui agli 

articoli 4, qualora concorrano la non modicita' del valore del regalo 

o delle altre utilita' e l'immediata correlazione  di  questi  ultimi 

con il compimento di un atto o di un'attivita'  tipici  dell'ufficio, 

5, comma 2, 14, comma 2, primo periodo, valutata ai sensi  del  primo 

periodo. La  disposizione  di  cui  al  secondo  periodo  si  applica 

altresi' nei casi di recidiva negli illeciti di cui agli articoli  4, 

comma 6, 6, comma 2, esclusi i conflitti meramente potenziali, e  13, 

comma 9, primo periodo.  I  contratti  collettivi  possono  prevedere 

ulteriori criteri di individuazione  delle  sanzioni  applicabili  in 

relazione alle tipologie di violazione del presente codice.  

  3. Resta ferma la comminazione del  licenziamento  senza  preavviso 

per i casi gia' previsti dalla legge, dai regolamenti e dai contratti 

collettivi.  

  4. Restano fermi gli ulteriori obblighi e le conseguenti ipotesi di 

responsabilita' disciplinare  dei  pubblici  dipendenti  previsti  da 

norme di legge, di regolamento o dai contratti collettivi.  

                               Art. 17  

  

  

                  Disposizioni finali e abrogazioni  

  

  1. Le amministrazioni danno la piu' ampia  diffusione  al  presente 

decreto, pubblicandolo sul  proprio  sito  internet  istituzionale  e 

nella rete intranet, nonche' trasmettendolo tramite e-mail a tutti  i 

propri  dipendenti  e  ai  titolari  di  contratti  di  consulenza  o 

collaborazione a qualsiasi titolo, anche professionale,  ai  titolari 

di organi e di incarichi negli uffici di diretta  collaborazione  dei 

vertici politici dell'amministrazione,  nonche'  ai  collaboratori  a 

qualsiasi titolo,  anche  professionale,  di  imprese  fornitrici  di 

servizi   in    favore    dell'amministrazione.    L'amministrazione, 

contestualmente alla sottoscrizione del contratto  di  lavoro  o,  in 

mancanza, all'atto  di  conferimento  dell'incarico,  consegna  e  fa 

sottoscrivere ai nuovi assunti,  con  rapporti  comunque  denominati, 

copia del codice di comportamento.  

  2. Le amministrazioni danno la piu' ampia diffusione ai  codici  di 

comportamento da ciascuna definiti ai sensi dell'articolo  54,  comma 

5, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 secondo le medesime 

modalita' previste dal comma 1 del presente articolo.  

  3. Il decreto del Ministro per la  funzione  pubblica  in  data  28 

novembre 2000 recante "Codice di comportamento dei  dipendenti  delle 

pubbliche amministrazioni", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 84 

del 10 aprile 2001, e' abrogato.  

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito 

nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica 

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo 

osservare.  

    Dato a Roma addi', 16 aprile 2013  

  

                             NAPOLITANO  

  

  

                                Monti, Presidente del  Consiglio  dei 

                                Ministri  

  

                                Patroni  Griffi,  Ministro   per   la 

                                pubblica   amministrazione    e    la 

                                semplificazione  

  

  

Visto, il Guardasigilli: Severino  

 

Registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2013  

Registro n. 4, foglio n. 300  

 

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