Codice Deontologico

Disposizioni generali

 

Art. 1 - Il Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico (di seguito indicato TSLB) è il

professionista sanitario in possesso della laurea triennale o titolo equipollente abilitato all’eserciziodella professione.

 

Art.2 - Il TSLB ha il dovere di curare assiduamente il proprio aggiornamento scientifico e tecnico, per un adeguamento continuo delle proprie conoscenze e competenze nell’arco della vita professionale e di contribuire all’attività di formazione ed aggiornamento nei confronti degli altri colleghi.

 

Art. 3 - Il TSLB al fine di contribuire al progresso scientifico si adopera nell’attività di ricerca rispettando i principi etici per lo sviluppo di una identità professionale.

 

Art. 4 - Il TSLB nello svolgimento delle attività professionali è responsabile degli atti compiuti aventi finalità di diagnosi e di terapia e dei comportamenti assunti, secondo i principi di autonomia e collaborazione.

 

Art. 5 - Il TSLB, con la partecipazione ai propri organi di rappresentanza, manifesta l’appartenenza alla qualifica professionale, l’accettazione dei valori contenuti nel presente Codice Deontologico e l’impegno a viverli nel quotidiano.

 

Art. 6 - Il TSLB contrasta l’esercizio abusivo della professione denunciando agli organi competenti i casi di abusivismo o di usurpazione di titolo di cui venga a conoscenza ed utilizza il proprio titolo professionale esclusivamente per attività ad esso pertinenti. 

 

Osservanza del Codice Deontologico

 

Capo I - Deontologia professionale e campo di intervento

 

Art. 7 - Il Codice Deontologico è l’insieme di regole, principi, consuetudini di autodisciplina al quale il TSLB deve ispirarsi nell’esercizio della professione, a tutela del cittadino, della collettività, del decoro e della dignità professionale. Le disposizioni del presente Codice vanno rispettate da ogni iscritto all’Associazione Italiana Tecnici Sanitari di Laboratorio Biomedico e l’inosservanza delle stesse costituisce abuso, mancanza nell’esercizio della Professione o fatto disdicevole al decoro professionale perseguibile disciplinarmente.

 

Art. 8 - Le disposizioni del presente Codice sono vincolanti per tutti i TSLB, siano essi liberi professionisti o dipendenti di enti pubblici e privati. Il TSLB è tenuto alla loro conoscenza e l’ignoranza delle stesse non esime dalla responsabilità disciplinare.

      

Compiti e doveri dei TSLB

 

Capo I - Dignità professionale

 

Art. 9 - Il TSLB ha il dovere di comportarsi in ogni occasione e nell’esercizio della Professione in modo da onorare la qualifica a cui appartiene, conformandosi a principi etici di integrità e di dignità morale e professionale.

 

Art. 10 - Il TSLB esercita la Professione con la finalità prioritaria del rispetto della persona umana, dei suoi valori religiosi, ideologici ed etici, nonché della sua cultura. Il TSLB effettua le prestazioni di sua competenza con lo stesso scrupolo e la medesima diligenza indipendentemente dall’età, dall’etnia, dal sesso e dalle preferenze sessuali del paziente.

 

Art. 11 - Il TSLB non deve mai rinunziare alla sua libertà ed indipendenza professionale e deve fondare il suo agire sulle proprie conoscenze scientifiche e sulla propria coscienza, nel rispetto dell’ordinamento giuridico vigente e attenendosi ai principi contenuti nel presente Codice Deontologico.

 

Art. 12 - Anche al di fuori dell’esercizio professionale, il TSLB è tenuto ad osservare un comportamento moralmente ed eticamente irreprensibile.

 

Capo II - Segreto professionale

 

Art. 13 - Il TSLB è tenuto al rispetto del segreto professionale. Egli non deve rivelare né discutere i problemi del paziente con altri soggetti, ad eccezione di coloro che sono responsabili della cura dello stesso e sempre previa acquisizione del suo consenso o del consenso dei suoi legali rappresentanti. E’ tuttavia consentito riferirsi, in modo tale da rispettare l’anonimato del paziente, ad un caso clinico o terapeutico, qualora la descrizione di esso sia utile per finalità scientifiche o didattiche o di approfondimento culturale o professionale. 

 

Art. 14 - Nella realizzazione di pubblicazioni scientifiche aventi per oggetto osservazioni relative ai singoli pazienti, il TSLB deve far sì che questi non siano identificabili, salvo il consenso consapevole del paziente.

 

Capo III - Documentazione e tutela dei dati

 

Art. 15 - Il TSLB deve tutelare la riservatezza dei dati e della documentazione riguardanti le persone dei pazienti, anche laddove il trattamento dei dati avviene attraverso codici o sistemi informatici.

 

Capo IV - Condotta professionale

 

Art. 16 - Il TSLB, pur consapevole della propria autonomia e responsabilità professionale, ai fini del miglior servizio al paziente, collabora con le altre figure professionali, ne riconosce le specifiche competenze e si attiene ai principi di lealtà e di rispetto reciproco.

 

Art. 17 - Il TSLB ha la responsabilità diretta delle procedure operative che applica, salvaguarda la propria autonomia collaborando nella scelta dei materiali e delle tecniche ed è responsabile del risultato analitico.

 

Art. 18 - L’esercizio professionale deve essere animato da rigore metodologico e adeguato alle continue acquisizioni scientifiche inerenti al campo di propria competenza. Il TSLB ha il dovere di utilizzare metodologie e tecnologie la cui efficacia e sicurezza siano state valutate da soggetti competenti o società scientifiche, fatta salva l’autonomia inerente alla sperimentazione.

 

Art. 19 - Il TSLB non deve diffondere notizie sanitarie atte a suscitare illusioni o infondati timori.

 

Capo V Aggiornamento e formazione permanente

 

Art. 20 - Il TSLB deve mantenere in ogni momento il più alto standard di conoscenze e di competenze, impegnandosi, nell’ambito di una formazione permanente, ad adeguare il proprio sapere al progresso della ricerca scientifica e professionale. La formazione al lavoro di equipe costituisce momento essenziale dell’attività professionale. Il TSLB impegnato nella formazione umana e professionale degli allievi mette interamente a loro disposizione il proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze.

 

Art. 21 - Il TSLB attraverso le associazioni o società scientifiche di riferimento, propone progetti ed eventi formativi ed informativi per la cittadinanza, per il proprio profilo professionale e per le altre figure professionali sanitarie.

 

Capo VI - Onorario

 

Art. 22 - Nell’attività libero professionale la misura del compenso deve essere resa preventivamente nota alla persona assistita, deve essere adeguata all’importanza e al decoro della prestazione e deve conformarsi alle indicazioni tariffarie dell’Associazione o dell’Ordine professionale.

 

Art. 23 - Il TSLB può svolgere attività a titolo gratuito, purché non leda la professionalità di altri TSLB e non dia luogo a concorrenza sleale o ad attività economica illecita. 

 

Capo VII - Rapporti con società e utenti

 

Art. 24 - Il TSLB è consapevole del proprio ruolo nell’educazione dei cittadini alla salute ed identifica in particolare la propria competenza nei temi che riguardano i benefici ed i rischi per il singolo e per la collettività derivanti dall’uso delle energie utilizzate. Il TSLB collabora con il medico di laboratorio specialista nell’indicare eventuali comportamenti resi opportuni dalle prestazioni attuate. In accordo con il medico richiedente, il TSLB si fa carico di fornire al paziente e ai genitori o ai tutori dei minori o degli incapaci tutte le informazioni che si rendano opportune per

fargli comprendere il significato dell’indagine e ottenere la loro collaborazione attiva al momento dell’espletamento. Il TSLB è consapevole del fatto che ogni prestazione sanitaria ha come presupposto il rapporto di fiducia instaurato tra l’operatore e il cittadino.

 

Art. 25 - Il TSLB, quale soggetto attivo nella determinazione della politica professionale e sanitaria, assume un atteggiamento responsabile nell’attuazione del diritto alla salute. Promuove iniziative volte ad adeguare le norme vigenti alle esigenze dei cittadini in materia di tutela della salute, segnala alle Autorità competenti le carenze organizzative ed i ritardi nell’applicazione delle leggi e collabora per la loro sollecita e puntuale attuazione. E’ titolare per norma costituzionale del diritto allo sciopero; ha, tuttavia, il dovere di garantire le prestazioni urgenti ed indispensabili.

Qualora sia richiesto un suo parere professionale sull’acquisto di apparecchiature o materiali, nonché sulla loro efficacia ed efficienza, il TSLB ispira le proprie scelte in funzione della reale utilità delle tecnologie, senza condizionamenti politico-amministrativi e/o economici.

 

Capo VIII - Rapporti con i colleghi e con le altre figure professioni sanitarie e non sanitarie

 

Art. 26 - Il TSLB instaura un clima di serena collaborazione con i colleghi, agevola lo scambio delle rispettive esperienze e conoscenze ed è aperto al confronto laddove sussistano opinioni divergenti di carattere professionale

 

Art. 27 - Il TSLB che riveste compiti dirigenziali o di coordinamento è tenuto a coinvolgere i colleghi nelle attività istituzionali, ad evitare atteggiamenti autoritari e a favorire lavori di equipe.

 

Art. 28 - I rapporti che intercorrono sia tra i TSLB, che tra questi ed il resto del personale operante nel SSN, devono essere basati sul reciproco rispetto. Ogni contrasto di opinioni deve essere affrontato secondo le regole di civiltà e di correttezza. Ove richiesta, l’Associazione o l’Ordine professionale deve intervenire, nonché fornire concreto sostegno all’iscritto che fosse ingiustamente incolpato. Il TSLB non deve esprimere giudizi o critiche sull’operato di altri colleghi in presenza di

pazienti o comunque di estranei, al di fuori degli appositi strumenti predisposti dagli organismi associativi. Il TSLB si impegna a tutelare la dignità personale propria e dei colleghi. In caso di gravi e inequivocabili fattispecie di negligenza, imperizia o scorrettezza professionale deve darne comunicazione all’Associazione o all’Ordine professionale, affinché intervengano nei modi opportuni in conformità alle leggi e alle norme statutarie e regolamentari.

 

Art. 29 - Nella redazione e pubblicazione di articoli scientifici, il TSLB deve menzionare i colleghi che eventualmente abbiano collaborato. 

 

Capo IX Rapporti con l’Università e con gli studenti dei Corsi di Laurea

 

Art. 30 - Il TSLB che partecipa alle attività formative dei rispettivi Corsi di Laurea è responsabile della formazione degli studenti attraverso attività tutoriale, addestramenti pratici ed insegnamenti tecnologici, tecnici, storici, sociali, etici e deontologici della Professione.

 

Art. 31 - Il TSLB, riconoscendo negli studenti il futuro della Professione, si adopera per conferire le proprie conoscenze, competenze ed abilità professionali ed è responsabile degli atti compiuti dagli studenti a lui affidati.

 

Capo X - Rapporti con il Servizio Sanitario Nazionale e con gli Enti pubblici e privati.

 

Art. 32 - I dirigenti degli organi di rappresentanza della categoria, oltre ad essere portatori di una specifica etica professionale, conforme alle norme del presente Codice, devono possedere un livello di preparazione giuridica, gestionale e relazionale idonea a favorire processi comunicativi efficaci, nonché una democratica ed attiva gestione degli organismi istituzionali ed associativi, valorizzando le specificità e le qualità degli iscritti e facendosi carico delle loro problematiche.

 

Capo XI - Pubblicità in materia sanitaria e informazione al pubblico

 

Art. 33 - La pubblicità dell’informazione in materia sanitaria e laboratoristica in particolare, fornita da singoli TSLB o da strutture sanitarie pubbliche o private in cui gli stessi operino, non può prescindere, nelle forme e nei contenuti, dai principi di veridicità, correttezza informativa e trasparenza, nonché dai principi del rispetto verso tutti i colleghi, del rispetto del decoro professionale, del divieto di concorrenza sleale e del divieto dell’illecito accaparramento di clientela.

Per consentire ai cittadini una scelta libera e consapevole tra strutture, servizi e professionisti è indispensabile che l’informazione, con qualsiasi mezzo diffusa, sia corredata da dati oggettivi e controllabili.

La pubblicità comparativa è vietata. Il TSLB che collabora od offre patrocinio alla informazione sanitaria non deve mai venir meno ai principi di rigore scientifico, onestà intellettuale e prudenza, escludendo qualsiasi forma anche indiretta di pubblicità commerciale personale o a favore di altri.

L’Associazione si riserva la facoltà di vigilare sul rispetto dei suddetti principi e di comminare sanzioni di carattere associativo nell’ipotesi di riscontrate violazioni.

 

Art. 34 - Nella comunicazione in materia sanitaria è sempre necessaria la massima cautela al fine di fornire una efficace e trasparente informazione al cittadino.

Il TSLB deve attenersi in materia di comunicazione ai criteri fissati nel precedente paragrafo.

Il TSLB collabora con le istituzioni pubbliche al fine di una corretta informazione sanitaria ed una corretta educazione alla salute.

Le notizie devono essere tali da garantire sempre la tutela della salute individuale e della collettività.

In caso di utilizzo dello strumento Internet è raccomandata la conformità dell’informazione ai criteri di qualità dell’informazione sanitaria in rete.

Quale che sia il mezzo o lo strumento comunicativo usato dal TSLB: 

- non è ammessa la pubblicità ingannevole, compresa la pubblicazione di notizie che ingenerino aspettative illusorie, che siano false o non verificabili, o che possano procurare timori infondati, spinte consumistiche o comportamenti inopportuni sotto il profilo sanitario;

- non è ammessa la pubblicazione di notizie che siano lesive della dignità e del decoro della categoria o comunque eticamente disdicevoli;

- non è ammesso informare l’utenza circa indagini statistiche relative ai servizi sanitari o effettuare comparazioni che non abbiano per esclusivo riferimento i dati resi pubblici dalle autorità sanitarie vigilanti e dalle fonti ufficiali certificate;

- non è ammesso ospitare spazi pubblicitari, tanto meno di aziende farmaceutiche o produttrici di dispositivi o tecnologie operanti in campo sanitario, né, nel caso di internet, ospitare collegamenti ipertestuali ai siti di tali aziende o comunque a siti commerciali;

- per quanto concerne la rete Internet, il sito web non deve ospitare spazi pubblicitari o link riferibili ad attività pubblicitaria di aziende farmaceutiche o tecnologiche operanti in campo sanitario;

- non è ammessa la pubblicizzazione e la vendita, né in forma diretta, né, nel caso di internet, tramite collegamenti ipertestuali, di prodotti, dispositivi, strumenti e di ogni altro bene o servizio;

L’utilizzo della posta elettronica nei rapporti con i pazienti è consentito purché vengano rispettati tutti i criteri di riservatezza dei dati e dei pazienti.

 

Capo XII - Sanzioni e procedimenti disciplinari.

 

Art. 35 - Il TSLB che violi le norme del presente Codice Deontologico è sottoposto a procedimento disciplinare secondo le modalità previste dal vigente Statuto.

 

Capo XIII - Norme di attuazione

 

Viene istituito l’Osservatorio permanente sull’attuazione del Codice Deontologico, incaricato anche di provvedere alla formulazione di proposte di revisione periodica dello stesso. Il presente Codice Deontologico sostituisce qualunque precedente disciplina deontologica rivolta ai TSLB. 

 

 

Roma, 24 gennaio 2009

SOPRAVVIVERE FUORI CASA

Studenti ai fornelli

Un ebook per sopravvivere alla vita da universitario o lavoratore fuori casa

http://www.docsity.com

 

Decisamente carino.....

  • cercare una stanza
  • sopravvivere senza la cucina di mamma
  • Vita da studente

i principali argomenti, che trovo utili anche per quanti di noi si spostano per i primi incarichi ad esempio

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